Attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento

Attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento
     

All’inizio del nuovo anno scolastico è opportuno ricordare quali sono le attività di insegnamento

   L’art. 28, comma 5  del CCNL 29 novembre 2007 stabilisce quanto segue: “L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare (primaria) e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio”.
   Gli orari di insegnamento sono di 25, 22+2 e 18 ore settimanali rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, “distribuite in non meno di 5 giorni settimanali”. 
   Anche l’orario del docente di religione segue quello degli altri docenti. 
   Per quanto riguarda l’orario di insegnamento della religione nella scuola primaria occorre precisare che tale orario è composto da 22 ore di insegnamento frontale e di 2 ore di programmazione. E’ ovvio che le 22 ore devono essere svolte esclusivamente per l’insegnamento della religione.
   Con Nota prot. 22760 del 29 novembre 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha meglio precisato l’orario di insegnamento nella scuola dell’infanzia degli insegnanti di religione di ruolo nel caso in cui l’orario di servizio sia prestato contemporaneamente per una parte sulla scuola dell’infanzia e l’altra sulla scuola primaria o viceversa. Il MPI, dopo aver ribadito che l’applicazione dell’orario di servizio nella scuola dell’infanzia  non può essere costituito per un orario superiore alle 25 ore settimanali (cioè un massimo di 24 ore frontali + 1 a disposizione), precisa che, qualora l’orario di servizio sia costituito tanto nella scuola dell’infanzia che nella scuola primaria, l’orario costituente il posto di ruolo debba fare riferimento a quello prevalente. Questo vuol dire che se,  ad esempio, l’orario è costituito da 20 ore nella primaria (18 +2) e da 3 ore nella scuola dell’infanzia (1,5 x 2 sezioni), il totale dell’orario costituente il posto di ruolo sarà di 24 ore, cioè  23 ore + 1 a disposizione. Se invece l’orario è costituito da 21 ore nell’infanzia e da 4 nella primaria, il totale dell’orario sarà di 25 ore settimanali.
   E’ bene tener presente per i docenti di religione incaricati annuali nella scuola dell’infanzia che l’orario di insegnamento della religione cattolica in questo settore scolastico potrà raggiungere in base alle norme in vigore massimo 24 ore settimanali; in questo caso il docente sarà retribuito nella misura di 24/25mi.
     

Accoglienza e vigilanza degli alunni

   L’art. 29, comma 5 del CCNL 29 novembre 2008 recita testualmente: “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi

 

Attività funzionali all’insegnamento

   Le attività funzionale all’insegnamento sono definite dell’art. 29 del CCNL  29 novembre 2007: “L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”.
   I commi 2 e 3 dell’art. 29 del  CCNL definiscono la tipologia delle attività funzionali all’insegnamento, adempimenti individuali e attività di carattere collegiale.

   Gli adempimenti individuali (art. 29, comma 2 ) sono:

  • la preparazione delle lezioni ed esercitazioni;
  • la correzione degli elaborati;
  • i rapporti individuali con le famiglie

   Le attività a carattere collegiale (art. 29, comma 3) sono le seguenti:

  • partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”;
  • partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”;
  • svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

   In sintesi. Le attività individuali non possono essere quantificate e neppure calendarizzate. Invece le attività a carattere collegiale devono essere quantificate e calendarizzate. Il Dirigente scolastico deve cioè sottoporre per l’approvazione al Collegio dei docenti, prima dell’inizio delle lezioni, “il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente”. Il monte ore annuale per la partecipazione al collegio dei docenti e di programmazione deve essere previsto nella misura massima di 40 ore. La partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione deve essere stabilito nel limite massimo di 40 ore annue per i docenti con un numero di classi superiori a sei. Questi insegnanti una volta raggiunte le quaranta ore non possono essere obbligati a partecipare alle successive riunioni. E’ bene precisare, infine, che la partecipazione alle operazioni di scrutinio è esclusa dal computo delle 40 ore ed è obbligo del docente parteciparvi.
      Nel caso in cui, superate le 40 ore, nessuna altra attività può essere resa obbligatoria; tutte le ore eccedenti le 40 ore devono essere retribuite.

La Redazione

Snadir - giovedì 4 settembre 2008

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