Il Tar Lazio si pronuncia sulla valutabilità dell'irc nelle graduatorie ad esaurimento

Il Tar Lazio si pronuncia sulla valutabilità dell'irc nelle graduatorie ad esaurimento

   Il Tar Lazio, in una recente sentenza (sezione III quater, sentenza n. 11108/2007), conferma l'orientamento già espresso dal giudice amministrativo in altre Regioni: il servizio maturato nell'insegnamento della religione cattolica non può essere utilizzato per aggiornare la posizione nelle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) relative ad altri insegnamenti. Noiltuoserviziono.jpg
   La sentenza esclude anche la possibilità di una valutazione dimezzata (pur plausibile, considerando che si tratta di un insegnamento non specifico).
Secondo i giudici amministrativi il servizio scolastico dei docenti di religione è prestato sulla base di particolari requisiti che vengono decisi d'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale Italiana e ciò impedisce la valutazione della loro attività per una classe di concorso diversa.
   Il Tar ha inoltre affermato che l'insegnamento non rappresenta una esperienza didattica generica comunque valida per l'accesso al ruolo, in quanto per ogni materia è rilevante, come elemento di qualificazione professionale, soltanto l'insegnamento corrispondente esercitato.
   Anche il Tar Campania (Napoli, Sez. VI n.8766/2006) nel pronunciarsi sul ricorso di una insegnante di religione esclusa dai corsi speciali riservati per il conseguimento della abilitazione o idoneità all'insegnamento (D.M. n. 85 del 18 nov.2005) ha rilevato "che il meccanismo abilitativo in esame si base su uno stretto collegamento fra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare".
   In sintesi: "no" alla valutazione del servizio di religione per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di altri insegnamenti e "no" alla valutazione del servizio di religione per l'accesso ai corsi abilitanti riservati.  Chi è "nato" insegnante di religione tale deve "pensionarsi".    Se lo sprovveduto insegnante di religione è in possesso anche di altri titoli culturali e abilitanti peggio per lui, potrà chiuderli in un cassetto, perché la sua colpa di aver accettato l'insegnamento di religione gli precluderà ogni ulteriore spazio professionale nella scuola.  Questa è la realtà!
   Eppure il Ministero della Pubblica Istruzione nell'indire una delle varie sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento e di idoneità, (O.M. n.33/2000,  integrativa dell'O.M. n.153/1999),  precisò invece  che "requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione"  è   "una necessaria, seppure   parziale   e   indeterminata,   corrispondenza  tra  il  servizio  prestato  e ordine  di  scuola o  tipologia  di  posto di ruolo per il quale si richiede l'abilitazione o l'idoneità medesima".
   Forse la risposta, anche parziale, a questa discutibile ambivalenza, può essere rintracciata nella sentenza del Tar Campania citata, la quale sostiene che i corsi abilitanti riservati (dai quali gli Idr sono stati esclusi) sono da considerarsi "intervento eccezionale (non privo di riscontri nella storia della legislazione scolastica: L. 270/1982; 417/1989; L. 124/1999) inteso a ridefinire, per ragioni di politica nazionale della occupazione e di provvista selettiva del personale docente qualificatosi nel corso del periodo di riferimento, la situazione di precariato nelle more formatosi".
   Se questa non è "discriminazione" è certamente una "strana normalità".  Diversamente, se sono legittimi gli interventi eccezionali per dare risposta al precariato degli altri insegnanti, perché non attivare un ulteriore intervento eccezionale per cancellare l'ultimo residuo di "precariato" che è quello rappresentato dagli insegnanti di religione che hanno superato il concorso del 2004.   Ma questo, direbbero i giudici amministrativi, è compito della politica.
   Se l'obiettivo del Ministero della Pubblica Istruzione è quello di esaurire le graduatorie provinciali di tutti gli insegnamenti entro il prossimo biennio, allora perché non pensare ad un provvedimento che possa vedere cancellato definitivamente anche il precariato degli insegnanti di religione, magari attraverso una proroga della validità della graduatoria del concorso già espletato.
   Sarebbe un passo importante per chiudere definitivamente una fase che ha visto accedere al ruolo insegnanti di religione che sono andati in pensione l'anno successivo, dopo trentacinque anni di precariato.
Scusate se è poco!

Ernesto Soccavo

 

Snadir - martedì 29 gennaio 2008

 

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