Il Tar Campania si pronuncia sull'intesa
In diverse occasioni lo Snadir, esprimendo una sua valutazione sulle norme e procedure di attuazione della mobilità degli insegnanti di religione, aveva segnalato un punto debole: l'intesa, che deve essere definita tra Ufficio Scolastico regionale e Ordinario diocesano come prevista dall'art.4 della legge n. 186/2003 e successive norme contrattuali.
La questione sulla quale il Tar Campania si è pronunciato è stata originata da un provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania dell'ottobre 2006 con il quale si respingeva l'istanza di accesso agli atti prodotta da una insegnante di religione, interessata a prendere visione dell'intesa intervenuta tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ordinario Diocesano di Napoli.
Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, ha dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha respinto l'istanza di accesso.
L'insegnante di religione, secondo la sentenza, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale (come richiesto dagli artt. 22 e ss. legge n. 241/90 e dal D.P.R. n. 184/06) per la legittimazione al giudizio e l'accoglimento delle relative domande.
Secondo il Tar, l'insegnante "... in quanto docente di religione cattolica in servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione ed intenzionata a verificare la legittimità dell'assegnazione della sede ottenuta in relazione alle risultanze della relativa graduatoria, ha interesse ad acquisire copia dell'intesa intercorsa tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ordinario Diocesano di Napoli e che, ai sensi dell'art. 4 comma 1° l. n. 186/03, regola la mobilità degli insegnanti di religione".
D'altra parte, tale interesse risultava correttamente evidenziato nell'istanza di accesso presentata dall'insegnante, come richiesto dall'art. 25 comma 2° l. n. 241/90.
Nell'accogliere il ricorso il Tar ha quindi "dichiarato il diritto della ricorrente di accedere agli atti richiesti" ed ha condannato l'amministrazione scolastica resistente a porre in essere gli adempimenti necessari a consentire l'esercizio del diritto di accesso della ricorrente.
Lo Snadir, in numerose occasioni e in diverse sedi, ha sottolineato che l'intesa prevista dalla legge n.186/2003 non poteva, e non deve, avere la funzione di riconoscere o meno il diritto alla mobilità (già sancito dalla legge e dai contratti del settore scuola), quanto piuttosto quello di definire, attraverso un accordo le modalità di attuazione di tale diritto. E' poi altrettanto evidente, a nostro giudizio, che concorrendo l'intesa a formare un provvedimento amministrativo, non può non essere a sua volta redatta in forma scritta e motivata.
Ernesto Soccavo
Snadir - giovedì 13 marzo 2008