Invece nel “TFR” (trattamento di fine rapporto), già previsto dall'art. 2120 del codice civile per i lavoratori del settore privato e oggi esteso ai dipendenti pubblici, il calcolo del TFR avviene in base all'accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile (100%), rivalutata ogni anno al tasso dell'1,5% in misura fissa, cui si aggiunge il 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ai lavoratori, compresi i docenti di religione incaricati annuali, assunti fino al 31 dicembre 2000 si applica il regime del TFS, mentre per quelli assunti dal 1° gennaio 2001 si adotta il TFR.
Dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti pubblici, vecchi e nuovi, entreranno forzatamente nella cosiddetta indennità di fine rapporto (TFR). Ciò che è davvero sorprendente è quanto stabilisce l’art. 12 della legge 30 luglio 2010 n.122 che recita “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche …. per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”. La successiva circolare applicativa dell’Inpdap (n.17 dell’8 ottobre 2010), ribadendo che le voci retributive da considerare ai fini del trattamento di fine rapporto sono quelle previste per il TFS, provvede a ridurre ancora ulteriormente l’indennità di buonuscita. Infatti stabilisce che i dipendenti pubblici che si trovavano in regime di TFS (Buonuscita) avranno una prima quota conteggiata fino al 31 dicembre 2010 con il sistema del TFS al momento della pensione, mentre dal 1° gennaio 2011 matureranno una nuova indennità di buonuscita (TFR) calcolata il 6,91% sull’80% dello stipendio, con esclusione della Retribuzione Professionale Docente (o CIA per gli ATA) e con la rivalutazione annuale.
Insomma un penalizzazione della liquidazione dei dipendenti pubblici che va a colpire ancora una volta il personale della scuola; ad esempio un docente di scuola secondaria superiore che nel 2030 avrà maturato un servizio utile di circa 40 anni, di cui 20 anni dall’1/1/2011, si ritroverà una buonuscita decurtata di oltre tredicimila euro.
- Snadir - Professione i.r. - 3 novembre 2010