
Il Decreto ministeriale n. 499 del 21 aprile 2020 ha previsto l’accesso al concorso ordinario di scuola secondaria di I e II grado anche per i docenti già assunti a tempo indeterminato senza il requisito dei 24 cfu in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017.
Il requisito di accesso è per loro l’abilitazione già in possesso per la classe di concorso richiesta oppure per altra classe di concorso o grado di istruzione.
C’è però un problema. Il menu a tendina presente nel sistema di “Istanze on line” non permette di inserire il superamento del concorso ordinario di cui al DDG 2 febbraio 2004, riguardante la procedura concorsuale per l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, come disposto della legge 186/2003.
Ancora una volta, un’intera categoria di docenti si trova davanti all’ennesima discriminazione da parte di un’amministrazione sorda, pigra e incapace di dar risposte a tutte le donne e gli uomini che da anni subiscono gli effetti nefasti delle politiche economiche del nostro paese.
Per tali motivi, lo Snadir ha inviato una lettera al Miur ricordando che il superamento di una procedura concorsuale “abilita” all’insegnamento l’avente diritto, come più volte ribadito nelle diverse disposizioni di legge tra cui si richiamo, per brevità, gli art. 399 e segg. del d.lgs. n.297/1994, a cui fa rinvio il ddg del 2.02.2004 e il d.l.gs n.59/2017, in materia di disposizioni di adeguamento e semplificazioni di accesso ai ruoli della scuola.
Abbiamo precisato che i docenti di religione sono in possesso di abilitazione all’insegnamento della religione, anche ai sensi del Parere del Consiglio di Stato 4 marzo 1958. Evidenziando, quindi, la palese discriminazione relativa all’impossibilità di far valere l’abilitazione all’insegnamento per gli insegnanti di ruolo di religione cattolica, che hanno legittimamente superato un concorso per esami e titoli indetto con la citata L. 186/2004.
Tale discriminazione viola, al contempo, sia l’art. 3 della Cost. in materia di tutela del principio di uguaglianza; sia dell’art. 51 Cost., in materia di tutela di principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza; sia dell’art. 117 Cost. in materia dell’obbligo di recepimento delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e quindi dell’obbligo di applicare lo stesso principio di uguaglianza e non discriminazione, presidiato dai Trattati e dalla legislazione europea, con specifico riguardo al diritto del riconoscimento giuridico dell’abilitazione (anche) per gli insegnanti di religione cattolica.
Pertanto, abbiamo chiesto di predisporre il menu a tendina nel sistema di “Istanze on line” nella sezione “Classe di concorso richiesta e titolo di accesso”, nella parte “Dichiaro di aver conseguito un abilitazione su diversa classe di concorso, anche su diverso grado di istruzione” con l’opzione “Abilitazione legge 186/2003” e “Abilitazione di cui Parere Consiglio di Stato 4/3/1958”.
In diversa ipotesi saranno intraprese tutte le iniziative giudiziarie a tutela dei legittimi diritti degli insegnanti di religione cattolica.
In una scuola che cambia rapidamente, chi non è protagonista rischia di rimanere ai margini, chi non progetta il cambiamento rischia di subire quello imposto dagli altri.
Snadir - Professione i.r. - 18 giugno 2020 - h.12,38