Il risarcimento del “danno” non è soggetto alla tassazione IRPEF. L’Amministrazione risarcirà 2 milioni di euro ai docenti di religione precari
Arriva una nuova determinante vittoria in favore dei docenti di religione precari. Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del Tar di Bari, in data 13 maggio 2021, ha accolto alcuni ricorsi (promossi dallo Snadir) di insegnanti di religione cattolica che hanno contestato l’illegittima trattenuta del 27% sul risarcimento del danno riconosciuto per illegittima reiterazione di contratti a termine per superamento del termine di 36 mesi. Un recupero che comporterà per l’Amministrazione il pagamento ai ricorrenti di circa 2 milioni di euro.
 
Nello specifico, nel pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile da ingiusta precarizzazione è configurabile come perdita di chance di un’occupazione migliore, ovvero del risarcimento del danno cd. comunitario, estraneo al rapporto di lavoro, attesa l’impossibilità di conversione dello stesso rapporto di lavoro e quindi non assoggettabile alla tassazione dei redditi da lavoro di cui al d.p.r. n.917/1986.
 
In caso di ulteriore inadempimento dell’Ufficio scolastico di Bari, il Consiglio di Stato ha conferito incarico al Prefetto di Bari per la nomina di un Commissario ad acta per dare integrale esecuzione alla menzionata decisione.
 
Ancora una volta, la scelta di mantenere per anni i docenti in una condizione lavorativa ingiusta e discriminatoria è stata severamente sanzionata dai Giudici (la predetta sentenza si pone in linea con quanto già deciso da altre sentenze della Commissione tributaria, della Cassazione e del Tar Calabria). Considerato che il risarcimento riconosciuto ai precari è la conseguenza della mancata conversione dei loro contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, occorre rimuovere  al più presto tale situazione riconoscendo agli insegnanti precari di religione, con un servizio scolastico superiore ai 36 mesi, il diritto alla conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. E’ un diritto la cui attuazione converrebbe in termini economici soprattutto all’amministrazione scolastica, dal momento che l’assunzione in ruolo di tali docenti, essendo costoro già in possesso della progressione economica di carriera, avrebbe un costo irrisorio rispetto a quello che comporterà adesso il risarcimento del danno.


Snadir - Professione i.r. - 20 maggio 2021 
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