
martedì 29 novembre 2016
Molti docenti precari di religione (incaricati al 31 agosto) hanno presentato tramite lo SNADIR il ricorso per la riqualifica del proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato a seguito della Legge 107/2015, detta della “Buona scuola”. di C. Rovati e A. Bianchi
di Cristina Rovati e Alessandro Bianchi
Segreteria Snadir di Pavia
Molti docenti precari di religione (incaricati al 31 agosto) hanno presentato tramite lo SNADIR il ricorso per la riqualifica del proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato a seguito della Legge 107/2015, detta della “Buona scuola”.
Tale legge al comma 131 afferma che dal 1° settembre 2016, i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzione scolastiche ed educative statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.
A questo riguardo la Corte Costituzionale ha pubblicato in data 20 luglio 2016 la sentenza n. 187 in cui dichiara “l'illegittimità costituzionale del rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino” perché ritenute in contrasto con il diritto europeo.
La Corte di Giustizia Europea infatti dichiarò che: “ la normativa italiana in relazione all’uso dei contratti a tempo determinato per il personale della scuola NON è conforme all’accordo Quadro Comunitario sul lavoro. Le norme italiane DEVONO prevedere una forma di tutela in caso di abuso dell’uso dei contratti a termine con l’obbligo di stabilire tempi certi e determinanti in relazione al costante rinnovo dei contratti a termine.”
A questo proposito la stessa Corte Europea ha indicato due strade possibili: la stabilizzazione dei contratti o l’indennizzo economico.
Nella Costituzione italiana l’assunzione a tempo indeterminato nel comparto del pubblico impiego (scuola compresa) è prevista solo ed esclusivamente tramite concorso: per questo l’unica strada percorribile nel nostro Paese, a fronte della sentenza della Corte di Giustizia Europea, rimane quella del risarcimento del danno, tramite indennizzo economico .
La Corte Costituzionale, però ha ritenuto che “l’impianto contenuto nella recente legge 107/2015 sulla Buona Scuola sia sufficiente a sanare mediante risarcimento in forma specifica la posizione dei docenti precari, che avrebbero così delle serie chanches di stabilizzazione del rapporto, in ragione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge sopra citata.”
Appare chiaro come la sentenza non risolva in maniera definitiva il problema dei precari della scuola.
In conclusione la Legge n. 107 tutela nelle assunzioni solo coloro che hanno partecipato al concorso o che sono inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento mentre esclude tutti i docenti che si trovano nelle graduatorie di Istituto, sia di seconda e terza fascia. A tal proposito dovrebbe sollevarsi la legittimità di tale comportamento a parità di situazione lavorativa, davanti ancora alla Corte di Giustizia Europea, situazione nella quale versano tra l’altro anche i docenti di religione cattolica incaricati annuali i quali non hanno ottenuto, ad oggi, alcuna forma di stabilizzazione prevista nella legge 186/2003.