Dal 1° luglio 2006 rivalutati i limiti di reddito

Assegno Nucleo Familiare

Dal 1° luglio 2006 rivalutati i limiti di reddito

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n.26 del 26 maggio 2006 ( file pdf ) ha stabilito i nuovi limiti [ v. Tabelle ( file pdf )] di reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno per nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007.
Gli elementi utili per la determinazione dell’assegno sono due:

  • la composizione del nucleo familiare;
  • il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.

Per quanto riguarda il primo punto:

a) uno stesso nucleo familiare può usufruire soltanto di un assegno;

b) il nucleo familiare è costituito:

  • dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);
  • dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio di età inferiore ai 18 anni (senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
  • fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e sempreché si trovino ad essere inferiori di 18 anni di età o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968).

Per quanto riguarda, invece, il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, per la determinazione dell’assegno spettante dal 1° luglio 2006 si deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare 2005
E’ importante ricordare che l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.
Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Per ottenere il nuovo assegno basta una semplice
autoattestazione ( file pdf ) con firma non autenticata.

Infine, si fa presente che il Decreto del 4 aprile 2005, relativo all’art. 1, comma 559, della Legge Finanziaria 30 Dicembre 2004, stabilisce che il coniuge, non titolare di autonomo diritto, può formulare apposita domanda per la corresponsione dell’assegno per nucleo familiare al datore di lavoro tenuto all’erogazione dell’assegno al coniuge. Pertanto dal 1° gennaio 2005, tramite apposita domanda, l’assegno per nucleo familiare, può essere corrisposto direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto.

Redazione

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