Gli IdR immessi in ruolo con il 1° contingente devono presentare la domanda di ricostruzione di carriera

gli idr immessi in ruolo con il 1° contingente devono presentare domanda di ricostruzione di carriera

   i docenti di religione immessi in ruolo con il 1° contigente (a.s. 2005/06) hanno avuto il beneficio di mantenere lo stipendio in godimento al 31 agosto 2005 in qualità di incaricato annuale. infatti è stato inserito tra le voci della retribuzione un assegno ad personam derivante dalla differenza tra il trattamento economico percepito al 31 agosto 2005 e quello derivante dalla prima fascia stipendiale, spettante al 1° settembre 2005 in qualità di docente di ruolo. la norma già affermata dal mpi con nota del 9 giugno 2005 ha avuto bisogno di una conferma legislativa (art.1 ter della legge 27/2006).
   e’ bene ricordare che tutti i docenti di religione immessi in ruolo con il 1° contingente e che hanno superato il periodo di prova dovranno - entro dieci anni - presentare  alla propria scuola di servizio domanda di ricostruzione di carriera.

   qualora non venga presentata la domanda gli interessati rimarranno inquadrati nella posizione stipendiale iniziale (0-2) più l'assegno ad personam, che sarà riassorbito fra diversi anni, quando la progressione economica (derivante esclusivamente dal servizio di ruolo) e il relativo inquadramento stipendiale permetteranno di superare la somma dello stipendio base e dell'assegno ad personam. in pratica a chi non presenta domanda di ricostruzione di carriera verrà riconosciuta la progressione economica di carriera solo a partire dal primo anno di ruolo.

   la sede nazionale e quelle provinciali dello snadir sono a vostra disposizione per procedere alla ricostruzione di carriera; in questo caso ogni collega inseressato dovrà inviare fotocopia dei certificati di servizio, dei titoli di studio, del cedolino mese di agosto 2005, del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato (ruolo) e di uno degli ultimi cedolini.

la redazione

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