Assegno Nucleo Familiare. Dal 1° Gennaio 2007 rivalutati i limiti di reddito

Assegno Nucleo Familiare

Dal 1° Gennaio 2007 rivalutati i limiti di reddito

 

  

   L’art. 1 comma 11 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito i nuovi limiti di reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per nucleo familiare dal 1° Gennaio 2007.

   Gli elementi utili per la determinazione dell'assegno sono due:

 

1. la composizione del nucleo familiare;

2. il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef facente capo a tutti i componenti il nucleo familiare.

  

   Per quanto riguarda il primo punto:

a) uno stesso nucleo familiare può usufruire soltanto di un assegno;

 

b) il nucleo familiare è costituito:

  • dai coniugi (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato);
  • dai figli e loro equiparati (ivi compresi quelli avuti da precedente matrimonio) di età inferiore ai 18 anni (senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro)
  • fanno parte del nucleo familiare i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dipendente o pensionato nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e semprechè si trovino ad essere inferiori di 18 anni di età o inabili a proficuo lavoro (da comprovare con stato di famiglia o dichiarazione ai sensi dell'art. 2 legge n. 15/1968).

   Novità di rilievo introdotta dalla Finanziaria 2007 consiste nel fatto che, in presenza di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni (nucleo numeroso) indipendentemente dalla convivenza, dal carico fiscale, dallo stato civile e dalla qualifica degli stessi (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato), ai fini della determinazione dell’assegno spettante, vengono considerati quali componenti del nucleo, oltre ai genitori e ai figli minori, i figli o equiparati di età compresa fra i 18 e i 21 anni che siano studenti o apprendisti.

   Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso.

   Ad esempio:

 

Nucleo familiare composto da: Nucleo familiare composto da:
 1) Coniuge 1) Coniuge
 2) Coniuge 2) Coniuge
 3) Figlio/a 10 anni 3) Figlio/a 10 anni
 4) Figlio/a 15 anni  4) Figlio/a 15 anni
 5) Figlio/a 19 anni

apprendista / studente

 4) Figlio/a 19 anni

apprendista /

studente

 6) Figlio/a 25 anni
Assegno familiare percepito per 5 persone Assegno familiare percepito per 4 persone
Viene incluso il/la figlio/a di 19 anni Viene escluso il/la figlio/a di 19 anni

 

     Per la corresponsione dell’assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessario acquisire l’autorizzazione ( avente validità annuale) che verrà rilasciata dall’Istituto secondo  le modalità attualmente vigenti per le altre fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione.

   Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare si deve tener conto dell'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

   E' importante ricordare che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo.

   Per ottenere l’assegno è necessario presentare tramite l’Istituzione scolastica apposita domanda alla DPT di competenza. Ai fini della compilazione del modello di domanda, il richiedente,  dovrà indicare tra i componenti il nucleo anche i figli di età compresa tra i 18 i 21 anni.

   Il richiedente dovrà comunque indicare nel quadro “Composizione del nucleo familiare” anche i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni studenti e apprendisti. Dovrà altresì allegare il modello Nucleo Familiare Numeroso  relativo ai figli equiparati di età inferiore ai 26 anni e una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 o 47 del  DPR 445/00 attestante la qualità di studente o la qualifica di apprendista dei figli o equiparati, ovvero la relativa documentazione (certificato di frequenza scolastica/universitaria, copia del contratto di apprendistato).

   Le variazioni dei componenti il nucleo familiare devono essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

   Resta ferma la disposizione che prevede che il coniuge del dipendente, non titolare di autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere il pagamento dell’assegno venga effettuato a suo favore. Pertanto dal 1° gennaio 2007, tramite apposita domanda, l'assegno per nucleo familiare, può essere corrisposto direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto.

 

Loredana Belluardo

 

 

Snadir - sabato 3 marzo 2007

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