Indennità` di disoccupazione con requisiti ridotti

Indennità` di disoccupazione con requisiti ridotti

 

 

 

   I lavoratori che non possono far valere 52 settimane coperte da contributi negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità` ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità` non è riconosciuta a chi si dimette volontariamente; infatti viene erogata soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità`), quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

 

I REQUISITI

   L'indennità` spetta quando il lavoratore pur far valere:

  • un'anzianità` assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno una settimana coperta da contributi versati prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità`): ad esempio, per le indennità` richieste nel 2008, i contributi devono essere stati versati entro la fine del 2005;
  • almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività` e le giornate di assenza indennizzate (indennità` di malattia, maternità` ecc.).

 

L'IMPORTO

   Per i primi 120 giorni, l'indennità` giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 euro, elevato a 1.014,48 euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 euro.

   L'indennità` è pagata dall'Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate.

 

LA DOMANDA

   La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le sedi INPS oppure nel sito web dell’INPS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione (entro il 31 marzo 2008).

   Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783, della legge 296/06.      

   In ogni caso alla domanda (DS 21) vanno allegati la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente, e, qualora ne ricorrano le condizioni: la richiesta di detrazioni d'imposta (DETRAZ/PNP) e di fruizione dell'assegno per il nucleo familiare (ANF/PREST).

                       

IL RICORSO

   Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

   Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

   Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

 

   Quando presentare la domanda: dal 10 gennaio al 31 marzo 2008.

 

   Per essere aiutato a presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi dello Snadir o alle sedi INPS di appartenenza.

 

 Domenico Zambito

 

 

Snadir  - sabato 8 marzo 2008

 

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