PENSIONI PERSONALE DOCENTE E ATA
Scadenza presentazione domande 26 gennaio 2009
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha diramato la circolare e il decreto (C.M. n. 3 Prot. n. AOODGPER 198 del 9 Gennaio 2009 che trasmette il Decreto Ministeriale n. 2 del 09/01/2009) in materia di pensioni. Vediamo,in maniera sintetica, gli elementi più significativi. Il predetto D.M. n.2 fissa, all’art. 1, il termine ultimo del 26 gennaio 2009 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994 .Il medesimo termine del 26 gennaio 2009 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal’1/9/2009. Entro la medesima data del 26 gennaio 2009 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.
Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2009 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….), per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e, infine, per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di buonuscita (liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004. Il termine del 26 gennaio 2009 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate , compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità) che provvederà a trasmetterla all'ufficio Scolastico Provinciale. Nella domanda di cessazione dovrà essere indicato il c/c bancario o postale dove si desidera sia effettuato il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello dove già viene accreditato lo stipendio.
Nel il 2009, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico restano 58 anni di età e 35 di contribuzione, purché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Maturano invece il diritto alla pensione per limiti d'età (pensione di vecchiaia) tutti coloro, uomini e donne, che entro il 31 agosto 2009 compiono 65 anni di età: in questo caso si è collocati a riposo d'ufficio (le donne - a richiesta - anche al compimento del 60° anno). Chi vuole può chiedere il trattenimento in servizio per altri due anni (fino a 67 anni di età).Ma l'Art. 72 della legge n.112 del 25 giugno 2008 ha modificato l'art.16 del D.Lvo n. 503/92,:mentre in precedenza l'amministrazione aveva l'obbligo di accogliere la domanda di trattenimento in servizio oltre il 65esimo anno, oggi ha facoltà o meno di accoglierla.
Per questo l'art. 5 del D.M. n.2 precisa che con successiva direttiva verranno disciplinate le modalità di attuazione dell’art. 72, commi 7 e 11 della legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2009.
Per i casi di cessazioni dal servizio dopo il 65° anno di età o al superamento del 40° anno di servizio si veda il resoconto dell’incontro svoltosi il 9 gennaio 2009 al Miur.
Una ulteriore proroga di 3 anni, fino al raggiungimento di un massimo di 70 anni di età, è possibile solo per raggiungere il minimo della pensione, che è di 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni).
Il personale di ruolo e i docenti di religione di cui all'art.53 della legge 312/1980 che erano in servizio al 31/12/1992 (ai sensi dell'art. 2, comma 3 -lett. c del D.lvo n. 503 del 30.12.1992) conseguono il diritto a pensione di vecchiaia con una anzianità di 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).
Inoltre il personale di ruolo e gli incaricati a tempo indeterminato in servizio all'1/10/1974 possono chiedere la proroga fino a 70 anni di età per raggiungere il massimo dell'età pensionabile (40 anni) (ai sensi dell'art. 2, comma3 -lett. c del D.lvo n. 503 del 30.12.1992)
Qualora l'interessato compia sia l'età anagrafica che l'anzianità di servizio dopo il 31 agosto 2009 ed entro il 31 dicembre 2009, a richiesta può cessare dal servizio dal 1° settembre 2009, altrimenti cesserà d'ufficio al 1° settembre 2010.
Antonino Abbate
- Circolare Ministeriale n. 3 Prot. n. AOODGPER 198 del 9 Gennaio 2009. D.M. n. 2 del 9 gennaio 2009 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative
- Decreto Ministeriale n. 2 del 09/01/2009. Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative
- Incontro (9 gennaio 2009)al Miur: direttiva sulle cessazioni dal servizio dopo il 65° anno di età o al superamento del 40° anno di servizio
- Incontro (22 dicembre 2008) al Miur sulle pensioni: domande entro il 26 gennaio 2009
Snadir - Professione i.r. - venerdì 9 gennaio 2009