Permessi ex art. 71 della legge 133/08. Ulteriori chiarimenti dal Ministero

Permessi ex  art. 71 della legge 133/08

Ulteriori chiarimenti dal Ministero
 

   Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha firmato in data 5 settembre la circolare n. 8, riguardante l’applicazione dell’art. 71 del Decreto legge n. 112, recentemente convertito nella  legge n. 133 del 6. agosto 2008 in merito alle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti, con particolare riguardo, tra l'altro, alla tematica dei permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti disciplinati dalla l. n. 104 del 1992.
   Affrontate anche le problematiche correlate ai permessi per documentati motivi personali e familiari e dei permessi per donazioni di sangue e midollo osseo.

Assenze per malattia

   Per quanto riguarda le assenze per malattia si specifica ulteriormente che la decurtazione economica opera per ogni episodio di assenza ed è permanente per tutti i dieci giorni. In sostanza, "i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque “scontato” relativamente ai primi dieci giorni".

   Per i giorni successivi ai 10 giorni "occorre applicare il regime giuridico-economico previsto dai CCNL e accordi di comparto per le assenze per malattia". Con riferimento al CCNL del Comparto Scuola, dopo il decorso dei primi dieci giorni tornerà ad applicarsi pertanto l'art. 17, comma 8, che, come è noto, regola il trattamento economico spettante al dipendente nel caso di assenza per malattia nel triennio.

Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

   Il d.l. n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Come è noto, gli istituti cui ricorrere per la giustificazione dell’assenza sono, ricorrendone i presupposti: i permessi brevi, soggetti a recupero; i permessi per documentati motivi personali; l’assenza per malattia; gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie.

   Se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. In questo caso, evidenzia altresì la circolare, potrebbero ricorrere per l’amministrazione quelle “esigenze funzionali ed organizzative” per valutare di non richiedere la visita fiscale secondo l’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, evitando così un ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente dal proprio domicilio, la richiesta di visita di controllo potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.

   Si conferma che non sono soggette ad alcuna trattenuta le assenze per malattia dovute a  infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e quelle relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

   Per i dipendenti affetti da malattie oncologiche permane il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e, successivamente alla trasformazione, alla riconversione a tempo pieno. Ciò in forza del d.lgs. n. 61 del 2000 (art. 12 bis),  che in quanto lex specialis approvata in favore di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora vigente.  Opera invece  in base al nuovo regime del part-time risultante dalle innovazioni apportate dall'art. 73 della legge 133/08 (viene meno l’automaticità della trasformazione in quanto ora si afferma che “può essere concessa dall’Amministrazione”) la precedenza rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione per i dipendenti che assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro e per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di handicap.

Permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità

   L’art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente di permessi orari giornalieri per due ore al giorno (comma 2)  o di quelli giornalieri per tre giorni al mese (comma 3).

   Le due modalità di fruizione sono accordate direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, per cui il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal d.l. n. 112 del 2008.

   Si chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono continuare a fruire alternativamente nel corso del mese di:

- tre giorni interi di permesso (a prescindere   dall’orario della giornata)

- o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese). 

Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità.

   In base al combinato disposto dell’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 e dell’art. 20 della l. n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l’assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività.

   Secondo l’art. 33, comma 3, della l. n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile.

   Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero. 

Permessi per documentati motivi personali e familiari. 

   Per quanto riguarda i permessi giornalieri documentati per particolari motivi personali e familiari disciplinati dai contratti collettivi, trova applicazione la nuova disciplina di cui all’art. 71, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 nel caso di previsione da parte dei medesimi contratti della possibilità di fruizione frazionata dei detti permessi con fissazione del monte ore.

   La fattispecie pertanto non riguarda il comparto scuola il cui CCNL, come si è detto, non prevede un utilizzo alternativo ad ore di tali tipologie di permessi (art. 15).

Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo

   Tali casistiche (Legge 13 luglio 1967, n. 584 per  donatori di sangue e di emocomponenti, Legge 6 marzo 2001, n. 52 per  donatori di midollo osseo) non sono state contemplate specificamente dal decreto legge e dalla legge n. 133, ma non sono state neanche espressamente abrogate o modificate.

   Considerata la rilevanza e la delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della funzione pubblica promuoverà le opportune iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione.


 

Snadir - Professione i.r. - lunedì 8 settembre 2008

;