Dottorato di ricerca: il MIUR indica le modalità di applicazione della norma. Lo Snadir NON condivide.

Con la C.M. n.15 del 22 febbraio 2011 il Miur ha inteso offrire una serie di chiarimenti in merito alle norme di applicazione in tema di congedo per il dottorato di ricerca.
La Circolare ministeriale riguarda anche l’applicabilità del congedo per dottorato di ricerca al personale con nomina a tempo determinato. Secondo il Miur, però,  tali disposizioni “esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (… …) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)”.
Lo Snadir, con una propria nota di commento, ha evidenziato che nel caso degli insegnanti di religione incaricati annuali si applica l’art. 19 CCNL 2005/2009, il quale rinvia all’art.3, commi 6 e 7 del DPR 399/1988: essi, oltre al diritto alla progressione economica di carriera, usufruiscono del medesimo regime delle assenze del personale assunto a tempo indeterminato.
A ciò si aggiunge che la legge n. 476/1984 afferma che il periodo di congedo straordinario per dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Anche la Nota Inpdap n.1181 del 19 ottobre 1999 conferma tale prescrizione.
E’ evidente che, in via di principio, lo Snadir propende per una interpretazione estensiva della norma che veda riconosciuto il diritto a tutti, senza  “alcun tipo di restrizione del relativo beneficio nei confronti dei docenti precari” (Tribunale di Caltagirone, sez.lavoro, ordinanza n.103/2004).
Infine, secondo lo Snadir sarebbe opportuno che il MIUR salvaguardasse coloro che già usufruiscono dell’accesso al dottorato di ricerca e che hanno, a suo tempo, fatto affidamento anche sulla relativa copertura economica dell’intero periodo considerato (intero periodo di durata del corso).


Snadir - Professione i.r. - 25 febbraio 2011

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