Il TAR Lazio (febbraio 2011) si pronuncia in merito alla valutazione da parte dell’insegnante della “materia alternativa”

Obiettivo del ricorso, in effetti, non era l’ordinanza in generale ma alcune parti inerenti all’insegnamento della religione cattolica.
Alcune contestazione sono state nel frattempo definite dalla recente pronuncia del TAR Lazio sez. III bis, 15 novembre 2010, n. 33433, che ha ribadito che l’insegnante di religione partecipa a pieno titolo alle deliberazione del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che di tale insegnamento si avvalgono.
Era rimasta invece non definita la questione della mancata previsione di un’analoga possibilità per i docenti della (cosiddetta) “materia alternativa”: questi, infatti, si limitano a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno".
Il TAR Lazio ha evidenziato il diverso trattamento, riservato nel procedimento decisionale, alle due distinte categorie dei docenti, in quanto solo l’insegnante di religione partecipa "a pieno titolo" nel consiglio di classe e concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico.
Sulla base di tali considerazioni il TAR Lazio ha annullato le norme vigenti per la parte in cui prevedono che i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica si limitano a "fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno", anziché partecipare anch’essi a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che frequentano l’insegnamento alternativo.
Lo Snadir condivide il principio generale enunciato dal TAR Lazio, rimane adesso da verificare e valutare le modalità attraverso le quali il Miur intenderà darne attuazione.
 

  • SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Snadir - Professione i.r. - 5 febbraio 2011

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