Cessazioni dal servizio. Presentazione delle domande entro l’11 febbraio 2011
Cessazioni dal servizio
Presentazione delle domande entro l’11 febbraio 2011

 
Circolare n. 100 del 28 dicembre 2010 fornisce le indicazioni attuative del Decreto n. 99  del 28.12.2010 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.
   Ricordando che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.09.2011, sono di 60 anni di età e di 36 anni di contribuzione oppure di 61 anni di età e di 35 di contribuzione), ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
            dell'eventuale revoca di tali domande,
    delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio,
    delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico).
www.istruzione.it). La procedura on-line sarà disponibile a partire dal 12 gennaio e fino all’11 febbraio 2011. E’ comunque consigliabile procedere fin da ora alla registrazione.
l’istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età potrà essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2010 o del 2011 l’interessato non raggiunga l’anzianità contributiva di 40 anni, sempre che non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero”.

   Per quanto riguarda l’applicazione del comma 11, dell’art. 72 , del decreto legge n. 112/2008, la direttiva n. 100 ricorda che rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n.94/2009. Pertanto al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, raggiunta entro il 31 agosto 2011, l’Amministrazione risolverà il rapporto di lavoro.
La Redazione
Decreto Ministeriale n.99 del 28 dicembre 2010
Direttiva del Ministro n 94 del 4 dicembre 2009
_____________________________

.
.
4. Le richieste di permanenza in servizio devono essere prodotte, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del 65° anno di età.
per il collocamento a riposto per essi previsti.
6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
 
;