Invalsi: attività ordinaria? Come comportarsi nei confronti delle prove Invalsi? Breve vademecum della FGU/SNADIR

 Invalsi: attività ordinaria?

 
Come comportarsi nei confronti delle prove Invalsi?
 
 
 Breve vademecum della FGU/SNADIR
 
Il Decreto semplificazioni, approvato dal Parlamento nella precedente legislatura con voto di fiducia, ha introdotto una significativa novità riguardo alle prove Invalsi: “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. (art. 51, comma 2 )”.
 
Il Ministero e il governo hanno voluto risolvere in maniera burocratica il contenzioso nelle diverse scuole riguardo ai carichi aggiuntivi per il personale scolastico durante le rilevazioni dell'INVALSI. Nessun carico aggiuntivo, dunque, poiché la partecipazione alle prove è attività ordinaria e non straordinaria. Ma il testo della legge non dice nulla in merito a quali obblighi spettino ai docenti in questo frangente.
 
La domanda allora è: I docenti sono tenuti a “correggere” e a tabulare le prove (perché non di correzione si tratterebbe, essendo la risposte già determinate dall'Ente valutatore)?
 
La FGU/SNADIR ribadisce che la correzione delle prove INVALSI nulla ha a che fare con la funzione docente. Si tratta di attività amministrativa-esecutiva che dovrebbe essere in carico, per correttezza, all’ente esterno di valutazione, cioè allo stesso Invalsi. Le prove Invalsi non hanno infatti ricadute dirette nella valutazione degli allievi nell’attività legata alla funzione docente se ciò non è deliberato esplicitamente dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe. Nella libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana rientra infatti la libertà di scelta dei metodi più opportuni che il docente pone in essere per definire la valutazione degli alunni.
 
Le prove Invalsi rimangono obbligo (somministrazione, correzione, tabulazione) solo nel caso siano inserite per legge come valutazione a livello di esame finale (terza media).
 
Proviamo allora a fare il punto della situazione.
 
Valutazione dei risultati
 
La Legge15 Marzo 1997, n. 59, capo IV art.21, ha introdotto nelle istituzioni scolastiche l'Autonomia organizzativa e didattica, la quale impone forme di verifica e di valutazione dei risultati. Si può essere o meno d'accordo con l'autonomia, ma non si può respingere lo strumento delle verifica, attraverso il quale deve essere rilevato anche il rispetto di quelle condizioni ancora attribuite alla potestà legislativa dello Stato, dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; e le norme generali sull'istruzione (Costituzione italiana, Titolo V, art.117).
 
Quale tipo di valutazione?
 
L' autonomia prevede forme di valutazione sia interna che esterna. La legge istitutiva dell' autonomia (capo IV art.21, comma 9) assegna alle scuole la valutazione interna con ''l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi''; mentre il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, art. 10, comma 1, introduce le modalità della verifica esterna: ''Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n.59'' .
 
L'apposito organismo autonomo è stato poi istituito con la Legge n. 258/1999 e dopo diversi ampliamenti e rimaneggiamenti è diventato l' INVALSI.
 
I dati inquietanti e mai rinnegati
 
Il 26 ottobre 2011 il Governo italiano inviava all'Europa una lettera di intenti come dimostrazione del proprio impegno ad emanare misure ''serie'' per arginare la crisi di credibilità finanziaria del nostro Paese. Tra le decisioni operative compariva questa:
 
a. Promozione e valorizzazione del capitale umano: L'accountability delle singole scuole verrà accresciuta (sulla base delle prove INVALSI), definendo a partire dall’'anno scolastico 2012-13 un programma di ristrutturazione per quelle con risultati insoddisfacenti; si valorizzerà il ruolo dei docenti (elevandone, nell'arco d'un quinquennio, impegno didattico e livello stipendiale relativo); si introdurrà un nuovo sistema di selezione e reclutamento.
 
Ma l' orientamento era già contenuto della lettera che la Banca Europea (nelle persone di Trichet e Draghi) aveva inviato in agosto 2010 al Governo italiano.
 
Una svolta che lascia intravedere un orientamento che era stato da più parti paventato: la valutazione esterna concepita non come ausilio per la didattica dei docenti, ma come punizione per le scuole i cui studenti abbiano ottenuto risultati non soddisfacenti e che l’ex Ministro Profumo ha diligentemente seguito.
 
Cosa spetta ai docenti?
 
Il rilevamento INVALSI oramai è obbligatorio per la scuola intesa come istituzione e l'INVALSI ha competenza sulle ''verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti'' (art. 3 Dgls 286/04, lettera a). Ma l'attività INVALSI, cui la scuola è tenuta, è attività distinta ed autonoma rispetto alla funzione docente. Non serve dunque alcuna delibera, a meno che il Collegio non intenda fare propria questa rilevazione come sistema di verifica della propria valutazione interna. In questo caso le prove Invalsi assumono la natura di “progetto della scuola inserito nel POF” e come tale diventa parte integrante delle attività dell’Istituto con riconoscimento in sede di contrattazione RSU delle attività di correzione e tabulazione intese come attività progettuali.
 
Le scuole che non deliberano nel POF le attività di valutazione dell’Invalsi devono dunque solo ''concorrere'' alla realizzazione dell'iniziativa. E lo faranno durante l'orario di servizio dei docenti, sospendendo l'attività didattica e somministrando le prove, ma non correggendo gli elaborati, per lo stesso principio che il controllato non può essere anche il controllore e quindi per il conflitto di competenza in re ipsa. Tocca all'INVALSI correggere le sue prove, giusta l'autonomia della valutazione INVALSI.
 
Tutto questo conferma la validità della posizione della FGU/SNADIR; pertanto invitiamo a seguire la seguente procedura:
·       limitarsi alla somministrazione dei test nelle classi interessate;
·       rifiutare il lavoro di valutazione e contabilizzazione dei test che deve correttamente essere fatto da chi ha predisposto i test;
·       consegnare i test somministrati al dirigente scolastico o alla segreteria delle scuole perché essi li trasmettano ad INVALSI per la valutazione dei risultati;
·       adempimento e contestuale impugnazione davanti al giudice nei casi in cui i dirigenti provvedano con ordine di servizio ad obblighi non previsti da alcuna norma contrattuale, fermo il diritto alla retribuzione di fatto eventualmente determinabile dal giudice, in mancanza di apposita clausola negoziale (inserita nel contratto di Istituto).
 
L’Associazione Nazionale Presidi e molte amministrazioni decentrate del MIUR (USR e CSA) hanno emanato pareri che obbligherebbero i docenti alla somministrazione, correzione e tabulazione delle prove inserendole direttamente nella “funzione docente” prevista dall’art 29 del CCNL. Tale interpretazione è derivata in particolare da due sentenze (Trieste 3/7/2012 e Parma 4/1/2013) con le quali i giudici hanno condannato i docenti ricorrenti e dato ragione all’Amministrazione.
 

Ricordiamo che sono solo due sentenze sfavorevoli e che NON POSSONO ESSERE RIFERIMENTO PER LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE. Riteniamo che nei due casi i giudici non abbiano adeguatamente colto la complessità del problema anche perché si sono trovati di fronte a due casi in cui il docente si era rifiutato anche di somministrare le prove nel suo orario di lavoro. Anche per questo la FGU/SNADIR ribadisce che è obbligo la somministrazione delle prove nel proprio orario di lavoro, ma non è obbligatoria la la correzione e la tabulazione.

 

FGU/Snadir - Professione i.r. - 15 maggio 2013

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