Cessazioni dal servizio personale della scuola al 1° settembre 2014. Presentazione delle domande entro il 7 febbraio 2014

Cessazioni dal servizio personale della scuola al 1° settembre 2014

Presentazione delle domande entro il 7 febbraio 2014
 
 
Il Miur ha emanato il Decreto ministeriale n. 1058 del 23 dicembre 2013 e la Nota ministeriale prot. n. 2855 di pari data, contenenti indicazioni e scadenze per le cessazioni dal servizio del personale scolastico a far data dal prossimo 1° settembre.
Le disposizioni riprendono il contenuto della circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 marzo 2012, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MEF e INPS - gestione ex INPDAP, con cui sono state diramate le disposizioni interpretative delle nuova normativa pensionistica contenuta nell´art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011.
I requisiti per l´accesso alla "nuova" pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non interessano coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato
1)    i requisiti di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 61 per le donne); 20 anni di contribuzione (minimo 15 anni per il personale in servizio anteriormente al 1° gennaio 1993),
2)    di massima anzianità contributiva (40 anni)
3)    o di anzianità (quota 96: 60+36 oppure 61+35), contemplati dalle norme vigenti fino a tale data.
Per il suddetto personale continuano, infatti, a valere le condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento". Al 1° settembre 2014 dovranno essere collocati a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in servizio) al compimento dei 65 anni (entro il 31 agosto 2014) quei dipendenti che nell´anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.
 
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte e che maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2014, le regole sono le seguenti:
-       pensione di vecchiaia: 66 anni e 3 (tre) mesi di età anagrafica e minimo 20 anni (15 anni per il personale in servizio prima del 1° gennaio 1993) di contribuzione  per uomini e donne; se l’età anagrafica è compiuta entro il 31 agosto 2014 il collocamento in pensione sarà d’ufficio, invece se l’età anagrafica sarà compiuta entro il 31 dicembre 2014 allora il collocamento in pensione avverrà a domanda;
-       pensione anticipata: 41 anni e 6 mesi di contribuzione per le donne, e 42 anni e 6 mesi di contribuzione per gli uomini.
 
Il termine di presentazione delle istanze è fissato a venerdì 7 febbraio 2014.
In particolare entro detto termine vanno presentate le domande:
-       di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione;
-       di dimissioni volontarie dal servizio;
-       di trattenimento in servizio;
-       di cessazione prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio;
-       di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time, con contestuale diritto a pensione, coloro che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità con la quota 96 e non hanno compiuto ancora i 65 anni di età oppure coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora raggiunto i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia;
-       di eventuale revoca delle istanze di cessazione precedentemente inoltrate.
L’accoglimento della domanda di mantenimento in servizio oltre i limiti di età (65 anni per gli uomini e per le donne) o di massima anzianità contributiva (40 anni a prescindere dall’età) è soggetta alla discrezionalità dell’amministrazione. Resta invece in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima (20 anni) indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età.
 
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate utilizzando la procedura web POLIS "Istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. 
Al personale in servizio all´estero è consentito presentare l´istanza anche con modalità cartacea. Il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all´INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), attraverso le seguenti modalità:
-       compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell´dell’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), previa registrazione,
-       presentazione tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
-       compilazione della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato;
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica.
Per una completa informazione sul trattamento pensionistico si invita a leggere la “Facile Guida alle pensioni per il personale della scuola 2014”.
 
 
Snadir - Professione i.r. – 27 dicembre 2013
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