Penalizzati i docenti precari per le visite mediche specialistiche

Penalizzati i docenti precari per le visite mediche specialistiche

 
La legge n.125 del 30 ottobre 2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) ha disposto che “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
La circolare del marzo scorso della Funzione Pubblica (n. 2/2014) ha confermato che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o in alternativa dei permessi brevi (art. 16 CCNL Scuola).
Da questa norma risulteranno penalizzati gli insegnanti a tempo determinato (nel caso degli insegnanti di religione quelli “non stabilizzati” o con cattedra ad orario parziale nella secondaria) per i quali i permessi per motivi personali non sono retribuiti.
Per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia” (sempre con attestazione di presenza presso la struttura sanitaria e trasmissione telematica da parte del medico o della struttura sanitaria).
 
 Snadir - Professione i.r. - 2 aprile 2014
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