Adozione libri di testo 2014-2015

 Adozione libri di testo 2014-2015

 
Con Nota n. 2581 del 9 aprile u.s. il MIUR ha fornito indicazioni circa le adozioni dei libri di testo per il prossimo anno scolastico.
Il Miur ribadisce il grande interesse verso il processo di digitalizzazione dei testi scolastici, tuttavia specifica che il Collegio dei docenti “può” (e non necessariamente “deve”) adottare “libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso”.
La novità rilevante consiste nella possibilità che, nel termine del prossimo triennio, gli istituti scolastici possano “elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento…”. L’opera didattica così realizzata sarà registrata con licenza, inviata al Miur e condivisa in distribuzione gratuita a tutte le scuole statali.
Altra importante novità riguarda l’abolizione del vincolo temporale (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria): i collegi dei docenti potranno confermare i testi scolastici già in uso, limitando così i costi a carico delle famiglie, oppure potranno procedere a nuove adozioni per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della scuola secondaria di primo grado,  per le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado. Per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado  si potrà procedere anche alle adozioni dei testi relativi alle specifiche discipline previste dal corso di studio nelle classi terminali.
Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica – oltre al fatto che i testi per l’insegnamento della rleigione cattolica devono essere conformi alle nuove Indicazioni didattiche e Linee guida per tutti i diversi ordini di scuola (Dpr 11 febbraio 2010 e Dpr 20 agosto 2012) - è importante tenere presente che la Nota ministeriale specifica che con l’espressione “testi consigliati” devono intendersi testi aventi carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento: “I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati”.  Detto in altri termini non si può far passare come “testo consigliato” quello relativo all’insegnamento della religione cattolica che è invece “libro di testo” a tutti gli effetti (compreso il tetto di spesa).  Ricordiamo che ai sensi della legge n. 221/2012, la verifica del rispetto del tetto di spesa è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (cfr. art. 11 decreto legislativo n. 123/2011).
La delibera da parte dei collegi dei docenti circa l’adozione dei libri di testo dovrà avvenire nella seconda decade di maggio.
 

 
Snadir - Professione i.r. - 23 aprile 2014
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