La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente a favore della progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione
La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente a favore della progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione
La Corte Costituzionale, con ordinanza n° 101/2014, ha confermato il riconoscimento agli insegnanti di religione cattolica del diritto alla progressione economica di carriera, così come stabilito dall'ultimo comma dell’art.53 della legge 312/1980.
Già nel giugno 2013, a fronte di un ricorso presso la Corte di Appello di Firenze che proponeva la questione di legittimità nei confronti dell’art. 53, la Corte Costituzionale aveva emesso la sentenza n° 146 con la quale aveva affermato che “la prospettata questione di legittimità costituzionale è, in parte qua, priva di fondamento (riferimento all’art.3 Cost.), attesa l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo tertium comparationis”, confermando così il diritto della categoria a percepire gli scatti biennali di stipendio e alla progressione economica.
Oggi, a seguito di un ricorso del tutto simile sollevato dal Tribunale di S. Angelo de’ Lombardi, la Corte Costituzionale dichiara nuovamente “la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53….”, facendo riferimento proprio alle motivazioni contenute nella sentenza del 2013.
- Sì della Corte Costituzionale alla progressione economica di carriera degli incaricati annuali di religione
- Corte Costituzionale n.101 del 16 aprile 2014. Riconoscimento agli insegnanti di religione cattolica del diritto alla progressione economica di carriera, così come stabilito dall'ultimo comma dell’art.53 della legge 312/1980
- Corte Costituzionale, Sentenza n.146 del 17.06.2013.Riconoscimento agli insegnanti di religione cattolica del diritto alla progressione economica di carriera, così come stabilito dall'ultimo comma dell’art.53 della legge 312/1980
Snadir - Professione i.r. - 23 aprile 2014