DDL 2994: un testo che ignora il precariato dei docenti di religione

DDL 2994: un testo che ignora il precariato dei docenti di religione

 
Il Disegno di legge n.2994 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, presentato dai Ministri Gianni, Madia e Padoan il 27 marzo 2015, conferma il piano di assunzione dei docenti, utilizzando le GAE e la graduatoria del concorso del 2012.
Da questo piano di assunzione risultano esclusi i docenti di religione. Ancora una volta si vogliono emarginare gli incaricati annuali di religione che appartengono all’universo dei precari storici, avendo svolto il loro servizio già da 15/20 anni con contratti a tempo determinato.
Per rendersi conto di come i docenti di religione siano stati ignorati in questo testo di legge, basta leggere l'art. 8, comma 9, e l’art. 12, comma 1 del ddl.
Nel primo, infatti, si afferma che i docenti a tempo indeterminato non potranno fruire del sistema di assunzione previsto (GAE e concorso 2012); ma l’art. 4, comma 1 della legge 186/2003 non permette al docente di religione a tempo indeterminato (ruolo) la mobilità professionale verso altri insegnamenti! Questa norma (art.8, comma 9) è quindi manifestamente incostituzionale in quanto vieterebbe al docente di religione, inserito legittimamente nelle GAE oppure nella graduatoria del concorso 2012, di potere accedere ad altro insegnamento. In realtà, riteniamo che entrambe le norme presentino notevoli profili di incostituzionalità.
Quanto all’art. 12, comma 1 del ddl, esso prevede che i contratti a tempo determinato non potranno superare i 36 mesi. Tale norma, in primo luogo, travisa la sentenza della Corte di Giustizia Europea; il senso, infatti, è quello di riqualificare i contratti a tempo determinato al superamento dei suddetti 36 mesi. Ma per gli incaricati annuali di religione si presenta come una norma divergente rispetto alla legge 186/2003 che stabilisce l’utilizzo del contratto a tempo determinato in qualità di incarico annuale per tutti i posti non coperti con contratti a tempo indeterminato. L’art. 12, comma 1, del DDL 2994 è, quindi, per i docenti di religione una norma in conflitto con una precedente disposizione dello Stato.
Rimangono molte perplessità su altre questioni; non ci piace, ad esempio, il potere assolutistico concesso al Dirigente scolastico. Su questo ed altro avremo, comunque, modo di esprimere il nostro pensiero e la nostra protesta assieme alle altre organizzazioni sindacali.
Lo Snadir, con il sostegno delle e-mail che saranno inviate, presenterà le legittime richieste dei docenti di religione presso le sedi istituzionali, facendosi promotore di nuove iniziative presso il Parlamento e il Miur.

Orazio Ruscica
 

Snadir - Professione i.r. - 31 marzo 2015

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