Invia la tua lettera per sollecitare i Senatori ad inserire nel DDL n.1934, in discussione dal 1° giugno al Senato, norme che risolvano la questione dei precari di religione

Invia la tua lettera per sollecitare i Senatori ad inserire nel DDL n.1934, in discussione dal 1° giugno al Senato, norme che risolvano la questione dei precari di religione

 
 
Facciamo sentire ancora la nostra “voce” affinché il Senato, impegnata nei prossimi giorni nella discussione e votazione del Disegno di legge n.1934 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, introduca, nel predetto disegno di legge, , nel predetto disegno di legge, quanto richiesto dalla nostra organizzazione sindacale, in quanto rappresenta una precisa e puntuale soluzione all'annosa situazione del precariato dei docenti di religione e di ciò che gli stessi sentono come fortemente discriminante.
In particolare chiediamo
  1. che siano prorogate le graduatorie del citato concorso del 2004 al fine di attingere alle stesse, negli aa.ss. 2015/2016  e 2016/2017, per il 50% dei posti attribuibili a ruolo, mentre il rimanente 50% dei posti disponibili andrebbe assegnato alle graduatorie del prossimo nuovo concorso, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 186/2003;
  2. che gli ulteriori 2.543 posti vacanti per l’insegnamento della religione, derivanti dai pensionamenti registratisi dal 2008 ad oggi e da quelli che si realizzeranno nei prossimi tre anni siano messi a disposizione di un nuovo concorso;
  3. che l’insegnamento della religione sia inserito nell’organico dell’autonomia;
  4. la inapplicabilità agli incaricati di religione dell’art.  14, comma 1 del ddl sulla scuola, che prevede che i contratti a tempo determinato non potranno superare i 36 mesi,  oppure la sostituzione dello stesso articolo con l’obbligatorietà di riqualificare i contrati a tempo indeterminato al superamento del predetto termine di 36mesi;
  5. la non applicabilità dell’art.10, comma 9 ai docenti di religione con contratto a tempo indeterminato in quanto i docenti di religione di ruolo, ai sensi dell’art.4, comma 1 della legge 186/2003, non possono fruire della mobilità professionale verso altri insegnamenti;
  6. l’introduzione della valutazione periodica e annuale dell’irc secondo la modalità numerica.
 
Lo Snadir, con il sostegno delle e-mail che saranno inviate, presenterà le legittime richieste dei docenti di religione presso le sedi istituzionali, facendosi promotore di ulteriori nuove iniziative presso il Parlamento e il Miur.
 
 

Snadir - Professione i.r. - 28 maggio 2015

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