RIPOSI GIORNALIERI DELLA LAVORATRICE MADRE. Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono un diritto che la lavoratrice può scegliere di fruire a sua libera scelta

RIPOSI GIORNALIERI DELLA LAVORATRICE MADRE

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono un diritto che la lavoratrice può scegliere di fruire a sua libera scelta
 
 
 
A tale riguardo, il Ministero ha riaffermato il principio giuridico, secondo il quale i riposi giornalieri non sono soggetti ad alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro e quest’ultimo è obbligato a consentire la loro fruizione (per il personale scolastico è l’amministrazione scolastica).
Inoltre, ha specificato che la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno tale diritto. Nell’ipotesi in cui decida di non esercitarlo, il datore di lavoro – a differenza dell’astensione obbligatoria di maternità – non sarà sanzionabile per la mancata fruizione.
Per completezza di informazione, si ricorda che non vi è un termine di preavviso per la loro fruizione, dato che devono assicurare al lavoratore le condizioni per assistere il minore.
La riduzione dell’orario di lavoro dei beneficiari non si configura come una semplice riduzione aritmetica del quadro orario settimanale, ma è in relazione all’orario di lavoro giornaliero stabilito. Pertanto, se la giornata di lavoro del docente sarà superiore di 6 ore (nel caso in cui oltre alle ore di lezione sono previste riunioni per organi collegiali o altra attività deliberata dal collegio docenti) le spetteranno 2 ore di riposo, mentre nell’ipotesi di un orario giornaliero inferiore a 6 ore le spetterà solo 1 ora di riposo. Generalmente le ore di riposo vengono fruite all’inizio o alla fine della giornata di lavoro.
I periodi di riposo giornaliero sono da considerarsi ore lavorative ordinarie. Pertanto, la loro fruizione non incide in alcun modo sulla retribuzione e non riduce le ferie spettanti al docente. Essendo periodi di “effettivo servizio”, i riposi giornalieri devono essere computati ai fini della validità dell’anzianità di servizio. Inoltre, tali periodi, per i docenti in anno di prova, sono utili al raggiungimento dei 180 giorni, in quanto per la validità dell’anno non vengono prese in considerazione le ore prestate nel corso della giornata, ma solo i giorni di effettiva presenza a scuola.
 
 

Snadir - Professione i.r. - 7 ottobre 2015

 

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