Pensioni 2016: pubblicate le istruzioni operative. Domande entro il 22 gennaio 2016

Pensioni 2016: pubblicate le istruzioni operative

 
Domande entro il 22 gennaio 2016
 
 
 
 
Il Miur ha emanato oggi (21 dicembre 201)  la Nota prot.40816 con la quale ha trasmesso ufficialmente il Decreto prot. 0939 del 18-12-2015, relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2016.

Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2015, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 22gennaio 2016.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell´accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

Pensione di Anzianità
Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione (Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall´età anagrafica entro il 31 dicembre 2011. Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori fazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Pensione di vecchiaia
65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell´articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Nuovi requisiti
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l´anno 2016 le regole da applicarsi sono le seguenti.
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d´ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.
Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.

Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna"
Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall´articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un´anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un´età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all´articolo l, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica
Con messaggio n. 6912 dell’11 novembre u.s., l’INPS ha predisposto l’invio delle
certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui
all’articolo 11bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014 (sesta salvaguardia) che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito.
Considerato che tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione dal 1° settembre 2015, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell’inserimento al SIDI per la successiva convalida.
La presentazione dell’istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione.
Il collocamento a riposo avrà decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed
economica dalla data di cessazione dal servizio. Il differimento del pensionamento al 1° settembre 2016 vanificherebbe, altrimenti, la portata applicativa e lo spirito della norma di salvaguardia.
E’ fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.
Nella legge di stabilità per l’anno 2016 verranno fornite indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.

Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge Il agosto 2014, n. 114 ha abolito l´istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2016, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
 
La Redazione 
 
Snadir - Professione i.r. – 21  dicembre 2015
 

 

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