Il Tribunale di Lucca sostiene le ragioni dei docenti di religione precari e il loro diritto ad un risarcimento pari a quindici mensilità
Il Giudice del Lavoro di Lucca ha ribadito l’illegittimità della condizione di precariato degli insegnanti di religione determinata dall’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, anche quando si tratta di posti disponibili e vacanti.
Pur rilevando il Giudice che, con la legge n. 186/2003, è stata introdotta una modalità di reclutamento che segue “un iter parzialmente diverso” rispetto a quello degli insegnanti delle altre materie, ribadisce che non vi è sostanziale differenziazione giuridica tra gli insegnanti di altre materie e quelli di religione.
Sulla base di tali argomentazioni il Giudice non ha ritenuto di concedere la riqualificazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato ma ha riconosciuto a ciascun ricorrente un risarcimento pari a 15 mensilità.
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Snadir - Professione i.r. – 15 gennaio 2016, ore 12.30