Viaggi di istruzione, il Miur chiarisce
Viaggi di istruzione, il Miur chiarisce
In seguito alla nota ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016 sulla responsabilità dei docenti accompagnatori durante i viaggi d´istruzione, il Ministero dell´istruzione ha pubblicato ieri (12 aprile 2016) la nota n. 3130, con la quale, recependo le nostre osservazioni avanzate nel confronto del 24 marzo u.s., sottolinea che il Vademecum della Polizia stradale "va inteso come un documento orientativo", "non riveste carattere prescrittivo" e "non attribuisce in alcun modo ai docenti o ai dirigenti scolastici nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelle contemplate dal codice civile o dal CCNL.”
La responsabilità della condotta del conducente, si legge nella nota, "è solo del conducente medesimo e la verifica dell´idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società di trasporto per la quale presta servizio. Non è quindi compito del docente controllarne l´idoneità. "
I docenti, in un´ottica di collaborazione, sono invitati tuttavia a segnalare "eventuali comportamenti considerati a rischio di cui dovessero avere testimonianza diretta" (ad esempio parlare al cellulare, bere alcolici, mangiare alla guida, ecc.), "con esclusione comunque di qualsiasi obbligo di sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del docente accompagnatore. "
Anche l´accertamento dello stato dei mezzi di trasporto "non può in alcun modo essere affidato ai docenti accompagnatori." Il Vademecum può comunque essere un utile riferimento circa la documentazione e le certificazioni che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti.
Si conclude pertanto positivamente una vicenda che aveva sollevato la forte protesta dei docenti e causato disagio nelle scuole proprio nel periodo dedicato ai viaggi e alle visite di istruzione.
La responsabilità della condotta del conducente, si legge nella nota, "è solo del conducente medesimo e la verifica dell´idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società di trasporto per la quale presta servizio. Non è quindi compito del docente controllarne l´idoneità. "
I docenti, in un´ottica di collaborazione, sono invitati tuttavia a segnalare "eventuali comportamenti considerati a rischio di cui dovessero avere testimonianza diretta" (ad esempio parlare al cellulare, bere alcolici, mangiare alla guida, ecc.), "con esclusione comunque di qualsiasi obbligo di sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del docente accompagnatore. "
Anche l´accertamento dello stato dei mezzi di trasporto "non può in alcun modo essere affidato ai docenti accompagnatori." Il Vademecum può comunque essere un utile riferimento circa la documentazione e le certificazioni che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti.
Si conclude pertanto positivamente una vicenda che aveva sollevato la forte protesta dei docenti e causato disagio nelle scuole proprio nel periodo dedicato ai viaggi e alle visite di istruzione.
- Nota 12 aprile 2016, prot. n. 3130 - Viaggi di istruzione e visite guidate, chiarimenti
- Nota 2059 del 14 marzo 2016 - Viaggi di istruzione e visite guidate. Chiarimenti
- Circolare 3 febbraio 2016, n. 674 - Viaggi di istruzione e visite guidate
- Modulo rilevazione viaggio pullman - Circolare 3 febbraio 2016, n. 674 - Viaggi di istruzione e visite guidate
FGU/Snadir - Professione i.r. - 13 aprile 2016