Il 15 marzo 2017 è il termine ultimo per presentare la domanda per il Part-Time a.s. 2017/2018

 IL 15 MARZO 2017 E' TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL PART-TIME  a.s. 2017/2018

(dall'art. 7 - comma 2 -  della O.M. n.55 del 13.2.1998)
 
 
Scade il 15 marzo 2017 il termine per presentare le domande per il part-time per l'anno scolastico 2017/2018 (interessa anche i docenti di religione di ruolo). 
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico, all’Ufficio Territoriale della provincia in cui si trova la sede di titolarità (di servizio per i docenti di religione).
I rapporti di lavoro part-time possono essere costituiti nel limite del 25% delle rispettive dotazioni organiche provinciali di ciascun ruolo o classe di concorso il reclutamento del personale docente a tempo parziale avviene secondo la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. 
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e decorre dal primo settembre di ciascun anno successivo all'accoglimento della domanda (artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009, O.M. n. 446/97, O.M. n. 55/98, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008).
La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (40 ore), ivi compresa l'attività di programmazione e di verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali. 
Le attività funzionali all'insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe) sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario d'insegnamento e di servizio previsto dal rapporto di lavoro a tempo parziale. 
Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge. (art. 39 comma 8  C.C.N.L. 2006/2009).
Il trattamento economico dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, sono comunque escluse le attività aggiuntive, salvo eventuali trattamenti accessori stabiliti dalla contrattazione decentrata.
I docenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei docenti a tempo pieno. 
La durata del rapporto a tempo parziale è di due anni trascorsi i quali si può chiedere il ritorno al tempo normale; è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l'orario part-time non superi la metà dell'orario pieno. 
Il limite del 50% può essere superato dal personale che non intenda svolgere altra attività lavorativa.
Il docente in part time, che intenda svolgere altra attività lavorativa, è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, al dirigente scolastico, l'eventuale successivo inizio o la variazione di altra attività lavorativa. Le prestazioni lavorative possono essere effettuate solo se compatibili con gli obblighi di servizio e non comportino un conflitto d'interesse con le funzioni istituzionali svolte dal docente nella scuola e non siano espressamente escluse per legge.
Il rientro a tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo, scatta solo se esplicitamente richiesto.
Per il personale docente di religione non è prevista l’acquisizione al SIDI delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Riguardo all’eventuale richiesta di modifica della misura oraria del servizio per chi è già in regime di part time, si ricorda che non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell’Ufficio Territoriale di competenza. La predetta richiesta dovrà essere valutata dal Dirigente scolastico in relazione alle esigenze della scuola e, chiaramente, comunicato all’Ordinario diocesano.
 
La Redazione
 
 
Riferimenti normativi:
Artt. 7,8 Legge 29.12.1988, N. 554; artt. 7, 8 Dpcm 17.3.1989, n. 117; artt. 22 Legge  23.12.1994 n. 724; artt. 131, 162, 491 comma 6, 508 e 572 D.Lgs. 16.4.1999 n. 297; artt. 23,40,41,42,46,47,52 CCNL 4.8.1995; art. 1 commi 56-59 e 185-187 Legge 23.12.1996, n. 662; CM Funzione Pubblica 19.19.2.1997 n.3; CM 28.2.1997, n. 128; Legge 28.5.1997, n. 140.; OM. 22.7.1997, n. 446; D.M. Funzione Pubblica 29.7.1997 n. 331; Circ. INPDAP 27.11.1997,n. 61; OM 13.2.1998, n. 55; art. 20, comma 1, lettera f) Legge 23.12.1999, n. 488; CM 17.2.2000, n. 45; art. 9 D.Lgs .25.2.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. n.100/2001, L. n. 133/2008; CM 18.4.2000, n. 120; D.Lgs. 26.2.2001 n. 100, artt. 39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009
 

 
Snadir – Professione i.r. – 13 febbraio 2017, ore 18.20
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