Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2017/2018
Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2017/2018
Le domande vanno presentate dal 25 luglio al 5 agosto 2017
Il Miur – nelle more dell’autorizzazione che il Ministero della Funzione pubblica, di concerto con il Mef, dovrebbe dare all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritta il 21 giugno 2017 - ha predisposto le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018; come si evince dall’Avviso pubblicato nel settore NEWS del Portale del MIUR in data 21.07.2017, si dispone infatti che tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo dal 25 luglio 2017 al 5 agosto 2017, compilando i modelli UR1 o UR2.
L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali con la suddetta nota, permetterà agli insegnati di religione di ruolo, a domanda, e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:
1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
4) Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
5) Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).
Richiamiamo i punti di maggiore rilievo - per i docenti di religione - presenti nell’Ipotesi di CCNI; innanzitutto sottolineiamo la conferma di due punti recentemente inseriti nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie grazie all’impegno dello Snadir:
- Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto, qualora non completino l’orario nella scuola medesima, di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti. Adesso la conferma del fatto che i predetti docenti in servizio su più scuole svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto. (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018).
- Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previstodall’art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ( art. 2 comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisoria per l’a.s. 2017/2018.
Inoltre:
- per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni di cui all’art.1, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2017/2018 ; (cioè: valutazione dell'anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi; età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);
- le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute.( all’art.7, comma 1 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2017/2018)
- l'O.M. n.220/2017 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1 Allegato 3 Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
- per le assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3 Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
- Per l’a.s. 2017/2018 i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 o 2015/2016 fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).
- I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (art.2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018).
- I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).
- I docenti di religione hanno la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018).
- I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno procedente (art. 2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018).
- La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli UT provinciali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 11 aprile 2017.
- Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2, comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI dell’11 aprile 2017, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 220 del 12 aprile 2017. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti.
- Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l'insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4, comma 2 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018).
Da sottolineare inoltre che:
- Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 11 aprile 2017 art. 27 comma 8).
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- Ipotesi di CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018
- Avviso pubblicato nel settore NEWS del Portale del MIUR il 21.07.2017 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018. Presentazione domande
- C.M. prot.19990 del 22 luglio 2016. Anno scolastico 2016/2017 - adeguamento degli organici dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto
- O.M. n. 220 del 12 aprile 2017. Mobilità del personale docente di religione cattolica – anno scolastico 2017/2018
- CCNI 11 aprile 2017. Mobilità del personale Docente e ATA per l´a.s. 2017/2018
- Art. 27 del CCNI 11 aprile 2017 - Mobilità insegnanti di religione cattolica
- Modello UR1 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell'infanzia/primaria – a.s. 2017/2018
- Guida alla compilazione del Modello UR1 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola dell'infanzia/primaria – a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)
- Modello UR2 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria - a.s. 2017/2018
- Guida alla compilazione del Modello UR2 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola secondaria - a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)
- FAQ – Frequently Asked Questions - Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti - Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie – a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017).
- Tabella Valutazione continuità Utilizzazioni 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)
- Guida per l’attuazione dell’art.18 CCNI 11 aprile 2017 - dimensionamento (versione 21 luglio 2017)
- FAQ – Frequently Asked Questions - Unificazioni e dimensionamenti a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)
- Domanda di utilizzazione “a disposizione” nella scuola di titolarità a seguito di riduzione oraria fino ad 1/5 – a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)
- Domanda di riarticolazione cattedra orario / posto orario (spostamento ore da istituto di completamento in istituto prevalente) – a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)
- Domanda di riarticolazione cattedra orario / posto orario (completamento in altro istituto a seguito riduzione orario – a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)
- Domanda di riarticolazione cattedra orario/posto orario (spostamento ore tra istituti di completamento) – a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)
- Domanda di utilizzazione a seguito di Unificazione/ Dimensionamento – a.s. 2017/2018 (versione 21 luglio 2017)
- Pluridichiarazione per fruire della precedenza di cui alla legge 104/92, art. 33 commi 5 e 7 – a.s. 2017/2018
- Pluridichiarazione per fruire della precedenza di cui alla legge 104/92, art. 33 comma 6 – a.s. 2017/2018
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per utilizzazioni – a.s. 2017/2018
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per assegnazioni provvisorie – a.s. 2017/2018
- Bollettino Ufficiale Scuole Statali del Miur
- Elenco delle diocesi
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Snadir - Professione i.r. 21 luglio 2017, h.17.30