Polemiche, accuse e disinformazione: tutti contro l’Irc

Il Comitato Nazionale Scuola e Costituzione e altre tredici associazioni tra cui la Uaar, hanno firmato una lettera indirizzata al Miur e pubblicata su Orizzonte Scuola in aperta polemica contro l’inserimento di docenti Irc nelle Commissioni d’esame per la terza media.

 
Presentandosi nelle vesti di paladini della laicità della scuola, le associazioni in questione hanno denunciato quelle che sono sembrate loro incongruenze legislative inerenti al decreto legislativo 62/2017, che stabilisce che le commissioni d’esame siano composte da tutti i docenti assegnati alle terze classi, compresi gli idr, sebbene l’insegnamento della religione non sia materia di esame.
 
Ancora una volta, le diverse associazioni che osteggiano l’insegnamento della religione nelle scuole non perdono occasione di mostrare la scarsa conoscenza delle norme legislative che regolano il sistema scolastico della nostra Repubblica.
 
Affermare che il decreto legislativo n.62/2017 stravolge le disposizioni contenute nell’art. 185, comma 3 del D. lgs 297/1994 è difatti il segnale di una lettura poco accurata del predetto decreto.  All’art. 26, comma 3, lettera a) si legge: “Con effetto dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni (…) articoli (…) e 185, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n.297”.
 
Per essere chiari, il comma 3 del D.Lvo 297/1994 stabiliva che le commissioni d’esame fossero composte dai docenti che insegnano le materie d’esame. Il nuovo documento relativo agli esami di Stato di primo ciclo stabilisce, invece, che le commissioni d’esame sono composte da tutti i docenti del consiglio di classe (art.4, c. 2 D. lgs 62/2017).
 
È del tutto evidente che i docenti di religione, facendo parte a pieno titolo del consiglio di classe, partecipino alle commissioni di esame di Stato di primo ciclo, anche nell’ottica di offrire il loro contributo per una migliore valutazione complessiva del profilo personale di ogni alunno, compresa l’individuazione delle abilità cognitive e metacognitive individuali all’interno dei processi di apprendimento.
 
È altrettanto chiaro che, rimanendo in vigore l’art. 309, c.4 D. lgs 297/1994, l’insegnamento della religione non sia materia d’esame.
 
Altro aspetto importante è quello relativo al voto determinante in occasione delle decisioni da prendere a maggioranza. La norma è chiara e la giurisprudenza si è consolidata nell’affermare che il voto del docente di religione sia valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione della maggioranza e che l'esclusione del voto dei docenti di religione dia luogo all’invalidità degli scrutini.
 
Quanto alla richiesta, da parte del Comitato Nazionale Scuola e Costituzione e delle altre associazioni, di rivedere l’intera normativa concernente l’Irc e di riproporne la collocazione fuori dell’orario ordinario delle lezioni, non possiamo che ricordare che l’insegnamento della religione trova spazio nella scuola a seguito di un riconoscimento oggettivo da parte dello Stato, che lo considera portatore di grande forza educativa, nonché di contenuti culturali e formativi della persona, al pari delle altre discipline.
 
Non si tratta di un’ora di catechesi che viola i principi di laicità dello stato, ma di un’ora di formazione culturale indispensabile per cogliere aspetti fondamentali della vita, dell’arte, delle tradizioni del nostro Paese e anche per poter meglio confrontarsi con altre religioni e altre tradizioni.
 
Infine, anche riguardo alla questione di chi liberamente sceglie di privarsi di un insegnamento altamente culturale e formativo come l’irc oppure dell’attività alternativa, la giustizia amministrativa ha affermato che coloro che scelgono la non presenza a scuola non possono dolersi e non possono pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti. Di contro, gli studenti che si avvalgono dell’irc o dell’attività alternativa devono vedersi riconosciuto “l'impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline”. Insomma nessuna discriminazione per chi decide di andare al bar invece di seguire un’attività scolastica fortemente culturale.
 
Rimane certamente il problema organizzativo dello svolgimento degli esami, in quanto i docenti di religione sono impegnati in più di una classe terminale quali componenti di diverse commissioni d’esame. 
Una soluzione corretta sarebbe di attribuire all’insegnamento della religione almeno due ore settimanali e che fosse normalmente inserita tra le materie d’esame. Soltanto in questo modo si potrebbe ulteriormente valorizzare il ruolo degli insegnanti di religione nel quadro delle attività didattiche e formative della scuola, anche in considerazione delle finalità dell’esame di Stato che, oltre a verificare le conoscenze, valuta anche le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.
 
Orazio Ruscica
 

Snadir - Professione i.r. 3 maggio 2018, h.21,44
 
;