Ministero dell’istruzione: chiarimenti e indicazioni su esami di Stato e valutazione

Dopo l’emanazione delle “Ordinanze ministeriali n.9, n.10 e n.11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative” da parte del Ministero dell'istruzione, si è reso necessario per la Direzione Generale per gli Ordinamenti l’emanazione di una nota (Nota 8464 del 28 maggio 2020) di chiarimento delle stesse. Da notare come ancora una volta il documento è prodotto senza alcun confronto sindacale, anche su materie relative alle condizioni di sicurezza in cui devono svolgersi gli esami in presenza.

Questi i contenuti della circolare.
 
OM 9/2020. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
Riguardo alla presentazione dell’elaborato si precisa che il candidato dovrà presentarlo davanti al consiglio di classe al completo, non escludendo la possibilità da parte dei docenti di porre domande di approfondimento sul lavoro svolto.Il consiglio di classe è presieduto dal coordinatore di classe. Ecco che, qualora l’elaborato riportasse contenuti o collegamenti relativi alla disciplina Religione cattolica, il docente può chiedere spiegazioni o fare domande solo sull’’elaborato, precludendo qualsiasi forma di interrogazione. Questo naturalmente vale per tutti i docenti.
E’ richiamata l’importanza di una griglia di valutazione dell’elaborato differenziata tra candidati esterni ed interni. Ricordiamo che ai sensi dell’ordinanza la presentazione dell’elaborato è obbligatoria solo per i candidati privatisti. In merito allo scrutinio finale si richiede che questo sia presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato. Si raccomanda di non attribuire quest’anno alcun voto di ammissione
 
 
OM 10/2020. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione
Riguardo alla predisposizione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo si precisa che l’argomento dovrà essere assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo e che la trasmissione entro il primo giugno dovrà prevedere modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione. Gli studenti dovranno trasmettere il loro elaborato per posta elettronica entro il 13 giugno ai docenti di indirizzo, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica posta della scuola o casella dedicata. In caso di mancata presentazione dell’elaborato, l’argomento assegnato sarà comunque oggetto della prova di esame e in sede di valutazione si terrà conto della mancata presentazione. La circolare ribadisce che i materiali per il colloquio debbono essere predisposti il giorno stesso dei colloqui, prima del loro inizio.
Come previsto dal paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, il dirigente scolastico, sulla base delle certificazioni mediche prodotte, identifica i “ lavoratori fragili” che possono usare modalità di partecipazione alle commissioni d’esame in videoconferenza.
 
 
OM 11/2020. Valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020
Richiamando gli art. 3, comma 4 e art. 4, comma 4, si definisce che tutte le valutazioni inferiori a sei decimi devono essere riportate, oltre che nei documenti di valutazione, nei prospetti generali da pubblicare all’albo online della scuola. Il Piano degli apprendimenti dovrà essere compilato anche per le discipline non insegnate nella classe successiva e rientra tra gli obiettivi di apprendimento dell’a.s. 2020/21: del raggiungimento o mancato raggiungimento dei relativi obiettivi si terra’ conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/21, secondo criteri stabiliti dal collegio del docenti.
 
 

 

Snadir - Professione i.r. - 3 giugno 2020 - h.10,00

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