Anche i docenti di religione agli esami di terza media

La nota del Miur conferma quanto già definito dalla prassi nei precedenti anni scolastici

 

Il D.M. n° 741 del 3 ottobre 2017 art. 4, comma 2, dispone (in applicazione  dell’articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs n. 62/2017) che da quest’anno scolastico la commissione degli esami di fine 1° ciclo dovrà essere composta dall’intero consiglio di classe: di conseguenza anche il docente di religione sarà componente della commissione stessa.
 
Lo Snadir, fin dallo scorso novembre 2017, ha individuato le ricadute che questa normativa avrebbe avuto sui docenti di religione. Infatti questi,  svolgendo una sola ora settimanale di lezione, si ritroveranno impegnati in più di una classe terminale quali componenti di diverse commissioni d’esame, con notevoli  difficoltà organizzative. Di conseguenza, il nostro sindacato ha subito richiesto al MIUR dei chiarimenti sull’impegno che l’idr avrebbe dovuto sostenere all’interno della commissione, dal momento che a tutt’oggi la religione non è materia d’esame.
 
Per il Ministero, tuttavia, pare che la questione sia già sufficientemente regolamentata dalle norme approvate dal precedente Governo  e di conseguenza non necessiti di ulteriori chiarimenti: l’eventuale problematica organizzativa è da ritenersi, quindi, affidata all’attività dei Dirigenti scolastici.
 
Quanto alla possibilità – da molti indicata – di modifica del decreto in questione, bisogna sottolineare il fatto che,  essendo il D.lgs 62/2017 una legge già approvata dal Parlamento (il precedente), occorrerebbe un nuovo Governo e un nuovo Parlamento per intervenire a livello normativo sulla questione.
 
A questo punto, fermo restando il fatto che l’idr non può interrogare sulla materia religione in quanto il D.Lvo 297/1994 art.309, comma 4 stabilisce che religione non è materia di esame, riteniamo però che egli possa/debba intervenire – così come fa durante gli scrutini per gli avvalentisi – per offrire al consiglio di classe il proprio contributo ai fini di una migliore e quanto più completa valutazione sulla personalità, l’impegno, e la prova complessiva d’esame dell’alunno: nessuno potrà vietarglielo.
 
Sarebbe comunque bene riflettere su un aspetto della questione: i detrattori dell’irc – e in generale tutti coloro che sono contrari al fatto che all’interno della scuola l’insegnamento della religione abbia lo stesso rilievo delle altre materie – hanno vivamente protestato per la presenza del docente di religione all’interno delle commissioni d’esame di terza media, in quanto vedono in tale inserimento un ulteriore riconoscimento dell’importanza dell’irc all’interno della scuola, che potrebbe magari preludere ad una futura presenza della religione tra le materie d’esame.
 
È indubbio che questa situazione creerà a dirigenti e docenti delle difficoltà organizzative e delle complicazioni inattese: ma è possibile che tutto ciò rappresenti realmente un ulteriore passo avanti nel riconoscimento del valore dell’insegnamento della religione nelle scuole.
 
Ci sembra opportuno infine porre in evidenza la recente Nota Miur n.7885 del 9 maggio 2018: essa offre alcuni chiarimenti di dettaglio che, seppur utili, confermano però quanto già definito dalla prassi nei precedenti anni scolastici; non entra infatti nel merito della questione specifica, ma si limita ad affermare che “la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare”, cioè: non tutti i docenti (ad es. i docenti di tecnologie, educazione fisica e religione) componenti la commissione saranno coinvolti in questa fase.
 
Secondo lo Snadir la questione andrebbe risolta definitivamente attraverso due interventi: inserire l’irc tra le materie d’esame e aumentare da un’ora a due le ore settimanali dell’irc. Soltanto in questo modo si potrebbe ulteriormente valorizzare il ruolo degli insegnanti di religione nel quadro delle attività didattiche e formative della scuola, anche in considerazione delle finalità dell’esame di Stato che, oltre a verificare le conoscenze, valuta anche le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno al termine del primo ciclo di istruzione.
 
 
 
 
Snadir - Professione i.r. - 11 maggio 2018, h.20,40

 

;