Gli insegnanti della scuola primaria ad orario parziale hanno sempre il diritto-dovere di “programmare”.
Gli insegnanti della scuola primaria ad orario parziale hanno sempre il diritto-dovere di “programmare”.
Anche agli insegnanti di religione con orario inferiore a 12 ore si aggiunge 1 ora di programmazione, e a quelli con orario uguale o superiore a 12 si sommano 2 ore di programmazione
 
Il MIUR, il 1° settembre scorso, ha pubblicato la Circolare Ministeriale prot.24306 dal titolo “Anno scolastico 2016/2017 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”. Nel paragrafo “Disposizioni particolari per la scuola primaria”la C.M. afferma che:  “A tali ore (alle 22 ore) si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore”.
Per i docenti di religione cattolica la materia è stata definita con la C.M. prot.366 del lontano 24 luglio 1996; tale circolare stabilisce che ai docenti di religione con un orario da 12 a 16 ore di insegnamento della religione si debba aggiungere un’ora di programmazione didattica; da 18 a 22 ore di insegnamento della religione si debbano aggiungere due ore di programmazione didattica. Invece, con un orario fino a 10 ore settimanali, le ore di programmazione sono effettuate nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento.
Lo Snadir, considerato che le indicazioni generali contenute nel paragrafo “Disposizioni particolari per la scuola primaria” della Circolare del 1° settembre 2016, citata, sono norme migliorative rispetto a quelle contenute nella C.M.  n.366/1996, ritiene che le disposizioni più recenti debbano essere applicate anche agli insegnanti di religione. Pertanto, anche per gli insegnanti di religione in servizio nella scuola primaria con un orario settimanale da 1 a 11 ore si debba aggiungere un'ora di programmazione, e con un orario da 11 a 22 ore si debbano aggiungere 2 ore.
Il Ministero, subito dopo l’informativa alle OO.SS., ha condiviso l’orientamento espresso dallo Snadir ed ha confermato che le disposizioni presenti nella C.M. prot. 24306 del 1° settembre 2016 nella parte “Disposizioni particolari per la scuola primaria” si applicano anche agli insegnanti di religione, riguardo alla distribuzione complessiva delle ore di programmazione didattica. Ad esempio nel caso di un insegnante con 8 ore di insegnamento nella primaria e 3 nella scuola dell’infanzia, questi ha diritto all’attribuzione di 1 ora di programmazione nella scuola primaria; pertanto in questo caso l’orario complessivo sarà di 12 (8+1 primaria, 3 infanzia). Risulta evidente che senza l’ora di programmazione il predetto insegnante non avrebbe diritto alla ricostruzione di carriera, invece con l’ora di programmazione ha diritto – al 5° anno di insegnamento – alla ricostruzione di carriera, con tutti i benefici contrattuali derivanti.
Suggeriamo agli insegnanti interessati (incaricati/supplenti) di chiedere la rettifica del contratto entro la fine del mese di settembre (in ogni caso subito dopo l’accettazione di NoiPA del contratto precedentemente stipulato), così da avere fin dal mese di ottobre il nuovo contratto (che comprenda l’ulteriore ora di programmazione eventualmente spettante).
E’ un risultato importante che rende giustizia al diritto-dovere di ogni insegnante supplente, in servizio nella scuola primaria, di partecipare sempre alle attività di programmazione per i propri alunni (con relativo riconoscimento economico), anche se la propria nomina è costituita per un numero limitato di classi.
 
 

 

 

Professione i.r. 9 settembre 2016, h. 9.00

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