La presenza degli specialisti di religione e di lingua straniera restituisce le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato. La soprannumerarietà è frutto dei tagli imposti dal duo Gelmini/Tremonti

La presenza degli specialisti di religione e di lingua straniera restituisce le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato
La soprannumerarietà è frutto dei tagli imposti dal duo Gelmini/Tremonti

   Il nuovo regolamento sull'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione predisposto ai sensi dell'art. 64 della legge 133/2008 - su cui il CNPI ha espresso all'unanimità in data 11 febbraio 2009 un parere molto critico - sta creando nei docenti di scuola elementare panico e una corsa alla richiesta di idoneità per impartire l'insegnamento della religione cattolica.
   Il motivo principale della richiesta di idoneità rivolta agli ordinari diocesani consiste nel fatto che i docenti di scuola elementare pensano che ritornare ad insegnare religione nella propria classe allontanerà il pericolo della soprannumerarietà. Ma le cose non stanno così. 
   Intanto è opportuno chiarire che la eventuale soprannumerarietà dei docenti di scuola elementare è diretta conseguenza dell'applicazione dei regolamenti attuativi dell'art.64 della legge 133/2008 (meglio conosciuta: "Come ti distruggo la scuola che funziona").  Infatti il calcolo dei posti necessari al funzionamento di un Circolo didattico è basato sull'attribuzione di un docente per classe (22 ore) con l'aggiunta delle ore mancati fino al raggiungimento delle 27 ore o delle 30 ore settimanali.
   Ricordiamo che le ore di compresenza sono state eliminate, pertanto, il docente di scuola elementare svolgerà tutte le ore in insegnamenti frontali.
Immaginiamo un circolo didattico con 20 classi che funzioni con 27 ore settimanale (vedi simulazione). Per conoscere quanti posti saranno necessari per il funzionamento delle 20 classi si procede nel seguente modo: 20 classi x  27 ore settimanali; il totale diviso 22 ore settimanali di docenza (per contratto, attualmente vigente, le ore settimanali di insegnamento nella scuola elementare sono di 22 + 2 di programmazione). In questo caso il fabbisogno dei docenti ai sensi del regolamento attuativo dei tagli imposti dal duo Gelmini/Tremonti si attesta sui 24 docenti, con uno spezzone di 12 ore che sarà sommato ad altro spezzone di 10 ore presente in un altro circolo didattico (12 + 10=22). Se confrontiamo questo dato con l'organico funzionale di circolo calcolato in base alla precedente normativa, ci accorgiamo che il Circolo in questione perde 5 posti e 10 ore; infatti la precedente normativa assegnava al predetto circolo 30 docenti (20 classi x 1,5 docenti; tre docenti su due classi).  Allora i 5 posti in meno vengono fuori indipendentemente dal fatto che i docenti di classe siano disponibili per l'insegnamento della religione o siano specializzati per l'insegnamento della lingua straniera. Insomma, anche nel caso in cui tutti e 30 docenti fossero stati già riconosciuti idonei ad insegnare religione e l'avessero insegnate nell'anno scolastico predente, quest'anno 5 di questi docenti diventeranno soprannumerari in quanto l'insegnamento della religione cattolica non incide sulla determinazione dell'organico funzionale d'istituto (C.M. n.374/1998).
Fatta questa precisazione è bene riflettere su un'altra questione. Ma come faranno i docenti di classe ad assicurare quelle "attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari", che hanno permesso alla scuola elementare italiana il raggiungimento di indicatori di qualità elevati e di essere riconosciuta la migliore a livello europeo? Difficile, se non ci saranno le ore di compresenza, o meglio le ore di contemporaneità che permettevano di organizzare lavori di gruppo e individualizzati per assicurare a tutti i bambini il successo scolastico.
   Però una soluzione c'è. Infatti è sufficiente che i docenti di classe non siano disponibili ad impartire l'insegnamento della religione e che non siano specialisti di lingua straniera. Ci spieghiamo meglio con un esempio. Un circolo didattico con 20 classi che funzioni con 27 ore settimanali e che abbia gli specialisti di religione, avrà a disposizione 40 ore settimanali per le predette attività di recupero  da utilizzare per le 20 classi, cioè 4 ore settimanali per classe; se viene introdotto lo specialista di lingua straniera le ore aumentano a 80 settimanali per le 20 classi (4 ore per classe). Ci rendiamo immediatamente conto che inserire gli specialisti di lingua straniera e di religione vuol dire  assicurare alle famiglie e ai bambini un Piano dell'Offerta Formativa qualitativamente alto, capace di assicurare il successo scolastico degli alunni di scuola elementare. 
   Altro elemento da considerare è quello relativo alla responsabilità che i direttori degli uffici scuola delle diocesi hanno nel rilascio dell'idoneità ai docenti di scuola elementare che eventualmente chiedano di insegnare, oppure di ritornare ad insegnare, religione.  Riteniamo che a quest'ultimi, cioè a coloro che un tempo erano stati riconosciuti idonei e poi hanno dichiarato la loro indisponibilità e quindi non hanno più insegnato religione, l'idoneità debba ritenersi revocata sulla base della esplicita volontà, da essi stessi manifestata, di non avere più interesse per tale insegnamento.  E' evidente che la dichiarazione di non essere interessati all'insegnamento della religione, da parte di questi insegnanti, è alla base della mancata partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dalle diocesi per coloro che impartiscono l'insegnamento della religione nella scuola. Ed è chiaro che nessun obbligo hanno i direttori degli uffici scuola delle diocesi di informare questi docenti - dichiaratisi non interessati all'insegnamento della religione cattolica - circa i corsi di aggiornamento.
   Ricordiamo che le delibera della CEI del 6/10 maggio 1991 che recita testualmente: "la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica".
   Per gli insegnanti su posto comune che presenteranno richiesta, per la prima volta, di impartire anche l'insegnamento della religione cattolica, i direttori degli uffici scuola delle diocesi dovranno attivarsi, sia invitando gli interessati per un colloquio, al fine di verificare il possesso dei requisiti personali, sia predisponendo adeguati corsi di formazione (ai sensi della delibera CEI citata) di almeno 500 ore, con relativi esami finali, sui contenuti disciplinari oggetto della formazione svolta dagli insegnanti di religione specialisti in servizio. 
   Solo a seguito di tali fasi potrà essere rilasciata l'attestazione di idoneità.
   L'eventuale non riconoscimento dell'idoneità a questi docenti non comporta da parte dell'ordinario diocesano la comunicazione dei motivi per cui non è stata rilasciata.
   Occorre tener presente che le C.M. n.14 del 22 gennaio 1991 e C.M. n.374 del 4 settembre 1998, prescrivono che entro il 15 marzo di ogni anno i docenti di classe possono produrre una dichiarazione di interesse ad impartire l'insegnamento della religione cattolica oppure "possono revocare la propria disponibilità".   Sempre secondo le circolari citate, gli ordinari diocesani territorialmente competenti dovranno inviare alle direzioni didattiche "una nota illustrative circa i requisiti e i modi per il riconoscimento, ai docenti dichiaratisi disponibili, della idoneità".
   E' evidente che i dirigenti scolastici non possono procedere di propria iniziativa nell'assegnazione dei docenti un tempo riconosciuti idonei e da diversi anni non più disponibili ad impartire l'insegnamento della religione cattolica. La ricollocazione nell'insegnamento della religione cattolica di questi docenti  è anche'essa oggetto  di intesa tra l'Ordinario diocesano e l'autorità scolastica. L'eventuale autonoma decisione da parte del Capo d'istituto può essere impugnata presso Ufficio scolastico regionale di competenza.
   Ricordiamo infine che l'idoneità che un docente di classe può aver acquisito in una diocesi non è automaticamente riconosciuta in un'altra diocesi. Si pensi al caso di diocesi presenti sul territorio di una stessa provincia. Ad esempio un docente di classe che è stato riconosciuto idoneo per l'insegnamento della religione nella diocesi  "A", qualora a seguito dei trasferimenti si trovi quest'anno nel territorio della diocesi  "B" entrambe ricadenti sul territorio della provincia "X", deve richiedere il riconoscimento dell'idoneità all'ordinario diocesano di "B". Anche in questo caso la collocazione automatica del dirigente scolastico può essere facilmente impugnata.
Sono precisazioni doverose per arginare eventuali abusi e per tutelare il diritto di tutti al lavoro.  Gli organici degli insegnanti di religione non possono essere stravolti, soprattutto oggi che sono fissati per legge nella loro consistenza percentuale (legge n.186/2003), con gravissime conseguenze sul piano di una ulteriore precarizzazione di migliaia di docenti.
   In conclusione siamo convinti che i docenti di classe comprenderanno benissimo che la loro eventuale soprannumerarietà deriva dallo stravolgimento del sistema di istruzione proposto dall'attuale Ministro dell'istruzione, che non si è opposta ai "dictat" di Tremonti. E la loro professionalità che in questi anni ha assicurato una alta qualità dell'insegnamento/apprendimento dovrà essere indirizzata al ritrovamento delle ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato.

Orazio Ruscica

Snadir  - Professione i.r. - lunedì 16 febbraio 2009

Segnaliamo che la C.M. del 2 aprile 2009, n.38 "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010 ..."  ribadisce le nostre considerazioni sopra esposte, cioè che l'insegnamento della religione cattolica non incide sulla determinazione dell'organico funzionale d'istituto e che la presenza degli specialisti di religione e di lingua straniera restituisce le ore da dedicare al recupero di gruppo o individualizzato

Snadir - Professione i.r. - giovedì 2 aprile 2009

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